TARI - DENUNCIA ISCRIZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA TARI - PERSONA GIURIDICA

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Per il modulo è disponibile l'autenticazione tramite SPID

Dal 1°gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova Tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi del comma 639 dell’art.1 Legge n.147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento  dei rifiuti. Il nuovo tributo sostituisce la TARES.

Il contribuente, rappresentantelegale, persona incaricata o titolare di una ditta individuale/Ente/Associazione, deve presentare denuncia di iscrizione, variazione o cessazione agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti, così come stabilito dalla Legge n.146/2013 (legge di stabilità 2014), al fine di non incorrere in sanzioni.

Per procedere alla compilazione del modulo l’utente deve essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2. Per informazioni su come ottenere SPID, visitare la pagina https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Prima di procedere con la compilazione leggere attentamente la seguente guida alla compilazione dell'istanza:

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

 

Attenzione: dal 28/02/2021 l'accesso all'istanza sarà effettuabile esclusivamente tramite SPID, pertanto, si consiglia di leggere le modifiche alla fase di accesso e alla fase di convalida della domanda riportate nella seguente guida

 

GUIDA ALL'ACCESSO CON SPID

 

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Legge n.214/2011 – Art.14

3.Il tributo è dovuta da chiunque possieda occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5.Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

* 9. La tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento.  Per  le  unita' immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e' pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138

 33. I soggetti passivi  del  tributo  presentano  la  dichiarazione entro il termine stabilito dal comune  nel  regolamento,  fissato  in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o  della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel casodi occupazione in comune di  un  fabbricato,  la  dichiarazione  puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

 34. La dichiarazione, redatta su modello messo a  disposizione  dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si verifichino modificazioni dei dati dichiarati ((da  cui  consegua  un diverso ammontare)) del tributo; in tal  caso,  la  dichiarazione  va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

35. Il tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e' versato esclusivamente al comune. […]

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo'  inviare  questionari  al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  a enti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e diritti, e disporre l'accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavviso di almeno sette giorni.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la  sanzione  dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un  minimo di 50 euro.

42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele  risposta   al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte  ad  un  terzo se, entro il termine per  la  proposizione  del  ricorso,  interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto,della sanzione e degli interessi.