Dal 1°gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova Tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi del comma 639 dell’art.1 Legge n.147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il nuovo tributo sostituisce la TARES.
Il contribuente, rappresentantelegale, persona incaricata o titolare di una ditta individuale/Ente/Associazione, deve presentare denuncia di iscrizione, variazione o cessazione agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti, così come stabilito dalla Legge n.146/2013 (legge di stabilità 2014), al fine di non incorrere in sanzioni.
Per procedere alla compilazione del modulo l’utente deve essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2. Per informazioni su come ottenere SPID, visitare la pagina https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Prima di procedere con la compilazione leggere attentamente la seguente guida alla compilazione dell'istanza:
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA
Attenzione: dal 28/02/2021 l'accesso all'istanza sarà effettuabile esclusivamente tramite SPID, pertanto, si consiglia di leggere le modifiche alla fase di accesso e alla fase di convalida della domanda riportate nella seguente guida
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Legge n.214/2011 – Art.14
3.Il tributo è dovuta da chiunque possieda occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5.Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
* 9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento. Per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel casodi occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati ((da cui consegua un diverso ammontare)) del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' versato esclusivamente al comune. […]
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,della sanzione e degli interessi.